Giovedì 27 Aprile 2017 – Carlo Nordio: La Legittima Difesa nell’Ordinamento Giuridico Italiano. Limiti e Rischi.

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Accompagnato dall’amico Franceschini ed introdotto dal Presidente Ravaioli, un ospite e relatore di altissima levatura. Il Dottor Carlo Nordio, magistrato, attualmente Procuratore Aggiunto della Repubblica a Venezia, proveniente direttamente da Roma ove presiede la Commissione Ministeriale per la riforma del Codice Penale, si unisce ai soci del nostro Club in occasione della serata conviviale al Grand Hotel di Rimini e ci parla di un argomento di grande attualità quale la “Legittima Difesa” approfondendone i principali aspetti giuridici.
Con iniziale promessa di affrontare una materia di estrema complessità nella maniera meno tecnica possibile, al fine di risultare comprensibile anche ai non addetti, il Dott. Nordio descrive l’attuale situazione del diritto in Italia. Lo Stato, in certe eccezionali situazioni, consente di tenere atteggiamenti che in circostanze normali non sono consentiti. L’aggressione è una circostanza eccezionale. Se sei aggredito con violenza puoi reagire con violenza. La legge in queste circostanze eccezionali consente di difendersi legittimamente anche sparando, ovvero utilizzando mezzi di difesa che in condizioni ordinarie non sono consentiti. La legittima difesa è riconosciuta in termini giuridici quando sussistono due fondamentali prerogative: l’attualità del pericolo e la proporzionalità della reazione. L’attualità del pericolo presuppone che il pericolo, ovvero l’aggressione, sia in atto. Il concetto di proporzione si traduce sostanzialmente nella valutazione della proporzionalità della reazione dell’aggredito nei confronti della violenza dell’aggressione. Lo Stato ti consente dunque di reagire se l’aggressione è in atto e se la tua reazione è proporzionata alla aggressione. Due concetti a fondamento della legittima difesa nel nostro sistema. Il problema sorge quando, nella realtà delle cose, non tutto è bianco o nero, ovvero in zona grigia. Se un cittadino dorme e viene svegliato da un ladro non può ovviamente comprendere e valutare subito la reale minaccia. L’aggressore che si presenta di fronte è una persona realmente armata o no? Vuole solo rubare l’argenteria o vuole uccidermi? Zone grigie che pesano in modo determinante in sede processuale in virtù del nostro Codice Penale, piuttosto datato, in vigore dal 1930 ed a firma di Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Il nostro codice, di epoca dunque “fascista”, disciplina la legittima difesa, per cui, se non si verificano le due condizioni di cui sopra, si può essere processati e condannati per eccesso di legittima difesa o addirittura per omicidio volontario nel caso in cui si uccidesse l’aggressore. L’imprinting culturale del nostro antico codice, che ancora oggi lo caratterizza, considera il cittadino una persona subalterna rispetto allo stato “etico” stabilendo limiti entro i quali l’aggredito può difendersi e lasciando allo stesso aggredito l’onere di dimostrare il rispetto di tali limiti. Il cittadino è dunque in posizione nettamente subordinata nei confronti dello Stato, che si riserva di processarlo e condannarlo qualora non sia in grado di dimostrare di avere operato in “attualità” e “proporzionalità”. Un codice viceversa di impostazione “liberale” non partirebbe dal presupposto che lo stato debba porre limiti al comportamento di autodifesa del cittadino, bensì si porrebbe il problema se possano giustificatamente stabilirsi limiti per un cittadino che è stato costretto ad agire per difendersi da un’aggressione che lo stato non è stato capace di evitare. Lo Stato non è riuscito a tutelare il cittadino dall’aggressione e dunque in una visione più liberale è lo Stato ad essere risultato inadempiente in quanto è stato incapace di proteggere i diritti naturali e fondamentali del cittadino tra cui il diritto all’incolumità personale. Tutela di diritti demandati dal cittadino allo Stato nel momento in cui si è costituito in società civile. In virtù della situazione giuridica attuale e del Codice Penale in vigore, chi viene assolto viene assolto quasi sempre con la formula “ambigua” che il fatto non costituisce reato. L’impostazione di un codice “liberale” porterebbe viceversa a non individuare sussistenza di reato in ambito di legittima difesa. Circa 10 ani fa l’Articolo 52 del Codice che disciplina la Legittima Difesa è stato cambiato, ma restando inserito nel codice “fascista” originario la cosa di fatto non ha portato a cambiamenti sostanziali. Bisognerebbe cambiare il Codice. La legge di oggi non contempla di fatto gli aspetti psicologici dell’aggredito che, per forza di cose, in caso di aggressione improvvisa non può assumere un atteggiamento psicologico “frigido pacatoque animo”. L’attuale quadro normativo spinge dunque a concludere che chi è aggredito in casa farebbe meglio ad esercitare difesa passiva. Meglio la camera blindata della pistola. La difesa passiva denota sfiducia nello Stato incapace di difenderci alla stessa stregua di porte blindate, allarmi e TV accesa. Nota finale. A prescindere dagli aspetti giuridici, acquistare una pistola per autodifesa è consigliabile solo se psicologicamente ci fa stare meglio. Fondamentale però saperla usare, maneggiarla quotidianamente, esercitarsi al poligono e soprattutto essere disposti ad usarla. Viceversa, qualora la si intendesse un semplice deterrente, porterebbe quasi sempre inevitabilmente ad un incremento della violenza dell’aggressione, con conseguenze spesso ben più gravi e letali per l’aggredito.